STATUTO

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Statuto del (KinderSpassVerein Hamburg eV)


§ 1 Denominazione, sede legale, esercizio finanziario

1.1 L'associazione porta il nome KSV Hamburg eV

(Club di divertimento per bambini Amburgo eV)

1.2 Ha sede legale ad Amburgo ed è iscritta nel registro delle associazioni presso il tribunale distrettuale di Amburgo.

1.3 L'anno finanziario dell'associazione è l'anno solare.

§ 2 scopo dell'associazione

2.1 Lo scopo dell'associazione è promuovere lo sport e lo scambio interculturale tra bambini e giovani. Ciò deve essere ottenuto attraverso un'ampia gamma di offerte, in cui l'attenzione è principalmente rivolta al divertimento facendo sport.

2.2 Inoltre, l'associazione vorrebbe concentrarsi sul lavoro giovanile nel senso del benessere giovanile gratuito. Le cosiddette offerte sportive aperte, principalmente negli hotspot sociali, hanno lo scopo di offrire a bambini e giovani un'opportunità regolare e a bassa soglia per attività sportive extrascolastiche senza dover acquisire un abbonamento per questo. Oltre alla partecipazione e al contributo alla formazione dell'educazione culturale extrascolastica, queste offerte dovrebbero anche mirare a migliorare le abilità sociali come la capacità di affrontare i conflitti, la comunicazione, la motivazione e quindi un effetto di integrazione sociale sostenibile.

2.3 L'associazione persegue esclusivamente e direttamente finalità di beneficenza ai sensi della sezione “Finalità privilegiate” del codice tributario. L'associazione è attiva disinteressatamente e non persegue principalmente i propri scopi economici. I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per scopi statutari. I soci non percepiscono compensi dall'associazione.

§ 3 Acquisizione dell'adesione

3.1 Qualsiasi persona fisica (e giuridica) può diventare membro dell'associazione.

3.2 Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda scritta. In caso di minorenni è necessario il consenso del legale rappresentante.

§ 4 Cessazione dell'iscrizione

4.1 Con la morte del socio (nel caso di persone giuridiche: con il loro scioglimento).

4.2 L'iscrizione termina automaticamente alla scadenza della campagna a cui hai partecipato.


§ 5 Quote di ammissione o partecipazione

Le quote di ammissione o di partecipazione sono stabilite dal consiglio di amministrazione per la rispettiva campagna.

§ 6 organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono:

6.1 – l'Assemblea Generale

6.2 - il Consiglio di Amministrazione

6.3 – Assemblea Giovani

6.4 – il Consiglio degli Anziani

6.5 – Comitato Giovani

§ 7 Assemblea Generale:

7.1 L'Assemblea Generale deve essere convocata annualmente dal 1° Presidente, soggetto a un periodo di invito di 2 settimane, mediante invito personale inviato per lettera semplice all'ultimo indirizzo noto dei membri.

7.2 L'assemblea generale ha luogo nella seconda metà del secondo anno - ogni 2 anni. L'ordine del giorno stabilito dal consiglio di amministrazione deve essere comunicato con l'invito all'assemblea generale.

7.3 Le mozioni per l'assemblea generale devono essere ricevute dal consiglio almeno 2 settimane prima del giorno della riunione per essere incluse nell'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale,

- Relazione del consiglio di amministrazione e rendiconto di cassa,

- Relazione del revisore dei conti, scarico del consiglio,

-Elezioni e risoluzioni sulle applicazioni esistenti.

7.5 Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all'associazione che abbiano compiuto i 16 o 18 anni di età e siano iscritti all'associazione da almeno 2/4/6 mesi. Il diritto di voto può essere esercitato solo di persona.

7.6 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei voti validi espressi; Le modifiche statutarie e le delibere di scioglimento e/o fusione dell'associazione richiedono la maggioranza dei ¾ dei membri dell'associazione presenti, le delibere di modifica dello scopo dell'associazione richiedono la maggioranza dei 3/4 di tutti i membri dell'associazione.

7.7 Ogni assemblea generale convocata a norma di statuto ha il quorum qualunque sia il numero dei soci presenti.

7.8 La direzione dell'assemblea spetta al 1° presidente, ove impedito, al 2° presidente; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di affidare a terzi la direzione dell'assemblea, se necessario.

7.9 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal verbalizzante.

§ 8 Comitato Esecutivo:

8.1 Il consiglio dell'associazione è composto dal 1° presidente, il

2. Presidente (eventualmente altro presidente/tesoriere ecc., direttore giovanile).

L'associazione è rappresentata in sede giudiziale e stragiudiziale da due membri del consiglio, di cui deve essere il 1° o il 2° presidente.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di 3 anni. Rimane in carica fino a nuove elezioni. Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette durante il mandato, il Consiglio Direttivo elegge un membro sostituto per il resto del mandato del membro del Comitato Direttivo uscente.

§ 9 Club giovanile

9.1 Il club giovanile è l'organizzazione giovanile del club.

9.2 Il club giovanile funziona secondo un regolamento del club giovanile. Questo può essere trovato nell'appendice allo statuto dell'associazione e fa parte dello statuto.

9.3 Il regolamento giovanile del Circolo è approvato dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Sezione 10 Responsabilità

10.1 Con l'acquisizione della qualità di membro, ogni membro rinuncia a tutte le pretese che possono sorgere nei confronti dell'associazione se subisce infortuni o altri svantaggi durante la partecipazione alle operazioni dell'associazione ai sensi del § 2 dello statuto e/o nell'esercizio delle funzioni all'interno dell'associazione . Questa rinuncia si applica indipendentemente dai motivi legali per i quali possono essere avanzate rivendicazioni. Allo stesso tempo, si estende anche a quelle persone ed enti che possono in altro modo autonomamente trarre pretese dall'infortunio.

10.2 Questa rinuncia non si applica se l'azione intenzionale ha portato all'incidente o allo svantaggio.

10.3 L'aderente è tenuto ad informarsi sull'entità e l'importo della

informato sulle polizze assicurative stipulate e sa di poter stipulare anche assicurazioni aggiuntive a proprie spese.

10.4 I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati da responsabilità per semplice negligenza nell'esercizio della loro direzione; ciò vale anche per il monitoraggio dell'attività degli amministratori delegati a tempo pieno e di tutti gli altri dipendenti.

§ 11 revisore di cassa:

11.1 I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni. La rielezione è consentita.

11.2 I revisori di cassa hanno il compito di verificare la gestione del consiglio e l'utilizzo del budget giovani e il

Assemblea generale annuale per riferire.

§ 12 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione o di cessazione delle agevolazioni fiscali, i beni dell'associazione vanno all'opera comunitaria St. Pauli - Süd eV (Hamburger Hochstraße 2, 20359 Amburgo), che deve utilizzarli direttamente ed esclusivamente per scopi di beneficenza.

Regolamento giovanile del club del KSV Hamburg eV

(Club di divertimento per bambini Amburgo eV)

§ 1 Nome e appartenenza

Tutti i membri del club fino all'età di 18 anni e tutti i dipendenti che lavorano regolarmente e direttamente nel club giovanile formano il club giovanile del KinderSpassVereins Hamburg.

I giovani si definiscono “Die SpassMacher”.

1. 1 Quote associative

La quota associativa per l'utilizzo di tutte le offerte sportive della nostra associazione

costa 10€ al mese.

I soci ricevono uno sconto del 10% su tutti i campi estivi di calcio organizzati dall'associazione

Offerto durante tutte le vacanze scolastiche di Amburgo.

1. 2 Annullamento dell'iscrizione

Le dimissioni di un membro avvengono mediante una dichiarazione scritta al consiglio di amministrazione con un preavviso di quattro settimane.

§ 2 Compiti e obiettivi

Il club giovanile è attivo nella politica giovanile e vorrebbe sostenere i processi di integrazione sociale.

Vorrebbe motivare il maggior numero possibile di bambini e giovani a partecipare ad attività sportive regolari nella comunità delle offerte e incoraggiare/consentire ai partecipanti di contribuire a dare forma alle cose, ad assumersi responsabilità e a trattare persone di origini, culture, religioni e credenze con rispetto.

Nell'ambito e in connessione con le attività sportive, i giovani del club utilizzano lo spazio esperienziale con i partecipanti per migliorare le abilità sociali e quindi promuovere/sostenere lo sviluppo della personalità.

§ 3 Assemblea dei giovani

L'assemblea dei giovani è l'organo supremo del circolo giovanile, si riunisce almeno una volta all'anno ed elegge il comitato del circolo giovanile.

Questo è costituito da:

– Dirigente giovanile del club

– Portavoce del club giovanile

– altri dipendenti

I membri del comitato dei giovani sono eletti per un anno.

Per l'elezione del Comitato Giovani è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

I portavoce dei club giovanili non devono aver compiuto 23 anni al momento dell'elezione.

§ 4 Comitato Giovanile

Il leader dei giovani del club è un membro con diritto di voto nel consiglio del club e rappresenta i giovani del club internamente ed esternamente.

Dirige le riunioni del comitato giovanile dell'associazione, in cui viene pianificato e coordinato il lavoro con i giovani.

§ 5 Fondo Giovani

I giovani del club sono i destinatari responsabili delle sovvenzioni per le misure di assistenza ai giovani.Il fondo per i giovani è gestito dal comitato dei giovani.

§ 6 Validità e modifica del regolamento giovanile

Il regolamento giovanile deve essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei votanti presenti all'assemblea dei giovani e confermato a maggioranza semplice nel consiglio dell'associazione, anche in caso di modifiche al regolamento giovanile.

L'organizzazione giovanile Le modifiche al regolamento giovanile entrano in vigore con la conferma da parte del consiglio direttivo dell'associazione.

§ 7 Altre disposizioni

Se il regolamento giovanile non contiene norme speciali, si applicano le disposizioni dello statuto dell'associazione.


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